Lavoro

SOTTOSCRIZIONE BUSTE PAGA: QUIETANZA DI PAGAMENTO?

Il Tribunale, Sezione Lavoro di Reggio Emilia, ha riconosciuto che le buste paga sottoscritte dal lavoratore ed altri indizi integrino la prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione indicata nella busta.

La legge 5 gennaio 1953 n. 4 recante “Norme concernenti l’obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti paga”, prescrive all’art. 1 che i datori di lavoro debbono consegnare ai lavoratori dipendenti “all’atto della corresponsione della retribuzione”, un prospetto paga con le indicazioni del periodo cui la retribuzione si riferisce e degli elementi che la compongono.
L’art. 3 ribadisce che il prospetto paga deve essere consegnato al lavoratore “nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione”.
Si cita sul punto la sentenza della Corte di Cassazione, sez.lavoro, del 28 novembre 2005 n. 25095 che, dato atto che la Corte di merito aveva ritenuto che la sottoscrizione apposta dal lavoratore sulle buste paga attestasse il pagamento delle somme in esse indicate, ha ritenuto che “l’interpretazione seguita dalla Corte del merito non appare illogica in considerazione del collegamento che la legge detta tra la corresponsione della retribuzione e la consegna del prospetto paga”.
Ancora, la Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza del 19 novembre 2001 n. 14479 ha dichiarato che: “E’ sufficiente rilevare che la busta paga consegnata al lavoratore – alla quale è assegnata dalla L. 5 gennaio 1953 n. 4 la funzione di consentire al lavoratore, attraverso l’imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza tra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato – se sottoscritta dal medesimo reca  il riconoscimento dell’adempimento del debito da parte del datore di lavoro nei limiti degli importi indicati come percepiti”.
Si cita inoltre la sentenza della Corte di Cassazione, sez. lavoro del 4 giugno 1999 n. 5526 dalla quale emerge il riconoscimento di valore liberatorio a favore del datore di lavoro delle buste paga se recanti la firma del lavoratore.
La Corte ha infatti dichiarato che: “Spetta infatti al datore di lavoro, il quale non possa provare di avere corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria costituita dalle regolamentari  buste paga recanti la firma del lavoratore, fornire la prova rigorosa di avere effettivamente eseguito i pagamenti dei singoli crediti (Cass. 13 aprile 1992 n. 4512, 4 febbraio 1994 n. 1150)” , e prosegue dichiarando che: “Nella specie, in cui il Tribunale non fornisce adeguata descrizione, riscontro della testimonianza de relato sarebbero le buste paga, che diventano il baricentro della prova. E tuttavia questa resta assolutamente insufficiente a causa dell’indicata inidoneità delle buste paga non sottoscritte , carenza che esigerebbe a sua volta “rigorosa” prova”.
Nel caso di specie la busta paga di agosto 2008 è stata sottoscritta dal lavoratore (come risulta dalla documentazione prodotta) a conferma del fatto della corresponsione contestuale della retribuzione.
Così è sempre stato fatto – in osservanza di quanto prescritto dagli artt. 1 e 3 della l. 5 gennaio 1953 n.4 – per tutte le retribuzioni precedentemente erogate dal datore di lavoro al Sig. Bassoli. Tale prassi è sempre stata osservata nei confronti di tutti i dipendenti.
La sottoscrizione della busta paga, come riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione, prova l’avvenuto pagamento della retribuzione nei termini ivi indicati.
In definitiva, a favore di quanto riferito dal ricorrente datore di lavoro vi sono da un lato dei documenti scritti quali le buste paga firmate dal Bassoli, dall’altro la testimonianza che afferma che le sigle apposte dai lavoratori sulle buste paga erano di quietanza di pagamento dell’intero importo indicato nella busta stessa. Se anche qualora non si voglia ritenere la sottoscrizione come prova piena di quietanza di pagamento, la stessa, associata alla dichiarazione testimoniale che ne afferma il valore di quietanza, si ritiene integrante la prova dell’avvenuto pagamento di quanto indicato nella busta sottoscritta dal lavoratore. Si riporta Tribunale Napoli, 04/05/2006, n. 13056: “La sottoscrizione per ricevuta apposta dal lavoratore alle buste paga implica, almeno in via indiretta, la prova del pagamento della somma indicata nel medesimo documento”.
Nulla pertanto risulta ancora da pagare da parte dell’opponente al Sig. Bassoli a titolo di retribuzione relativa al mese di agosto 2009.
D’altronde, nessuna prova contraria è stata fornita dal lavoratore. Il lavoratore non ha provato che le firme apposte in calce della busta paga non fossero a quietanza di pagamento. L’unico collega che ha testimoniato ha dichiarato il contrario, e cioè che lui e anche un altro collega che aveva personalmente visto, avevano apposto le firme a quietanza di pagamento, e solo a pagamento totale dell’importo indicato in busta.
Afferma al riguardo la Cassazione Civ. n. 181/81: “Pertanto, in mancanza di tale prova, il giudice del merito non può disattendere le risultanze delle buste paga prodotte dal convenuto datore di lavoro e sottoscritte dal lavoratore senza accertare o che le sottoscrizioni apposte non costituivano quietanze o che il lavoratore, in caso si trattasse di quietanze, aveva tempestivamente disconosciuto la propria sottoscrizione”.

Sentenza

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