NON SCOMPUTARE L’INDENNIZZO DAL RISARCIMENTO DANNO PER INVALIDITA’ TEMPORANEA
La Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva negato il risarcimento del danno a un uomo, trasfuso da sangue infetto, in quanto, guarito dall’epatite C, aveva diritto solo alla liquidazione della temporanea per lungo ricovero e convalescenza, temporanea che però si azzerava applicando la compensato lucri cum damno.
La Suprema Corte stabilisce pertanto il seguente principio: “nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo previsto dall’art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, non deve essere scomputato, in applicazione del principio della “compensatio lucri cum damno”, dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per l’invalidità temporanea”
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