NON SCOMPUTARE L’INDENNIZZO DAL RISARCIMENTO DANNO PER INVALIDITA’ TEMPORANEA
La Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva negato il risarcimento del danno a un uomo, trasfuso da sangue infetto, in quanto, guarito dall’epatite C, aveva diritto solo alla liquidazione della temporanea per lungo ricovero e convalescenza, temporanea che però si azzerava applicando la compensato lucri cum damno.
La Suprema Corte stabilisce pertanto il seguente principio: “nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo previsto dall’art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, non deve essere scomputato, in applicazione del principio della “compensatio lucri cum damno”, dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per l’invalidità temporanea”
non sono d’accordo del danno sia temporaneo, che quello permanente sempre danno sono, mi domando; perché io con una cirrosi epatica e con una epatite c curata con medicina sperimentale ad alto costo, avendo subito un danno per tutta la vita per avermi somministrato 2 sacche di sangue infetto, debbo scomputare gli indennizzi ricevuti mentre che un danno temporaneo non debba scomputare gli indennizzi ci sarà una logica io da ignorante in merito posso dire che dovrebbe essere l’incontrario non sono un avvocato, sono un semplice cittadino che per una colica addominale mi trovai in sala operatoria con 1/2 stomaco e con una epatite c con cirrosi epatica perché all’epoca il sangue non era controllato parlo del 1976 perché non li hanno tenuti in carcere a vita chi commise questi contagi arricchendosi.