LA REGIONE NUOVAMENTE CONDANNATA PERCHE’ NON PROVA DI AVER EFFETTUATO I DOVUTI ACCERTAMENTI
Avevo citato nella scorsa pubblicazione altra sentenza ottenuta recentemente dal Tribunale di Reggio Emilia, che oggi pubblico. Si tratta di un danno fortunatamente inferiore al precedente, che aveva causato la morte del contagiato. Pertanto anche la somma da risarcire è nettamente inferiore. In entrambi i casi è stato ritenuto non trascorso il termine prescrizionale decennale. Il Giudice Dott.ssa Ferrari, richiamando la sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 580/2008, ha affermato che “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di avere contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a decorrere, a norma dell’art. 2947 c.c., non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all’altrui diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo del terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Qualora invece non sia conoscibile la causa del contagio, la prescrizione non può iniziare a decorrere poiché la malattia, sofferta come tragica fatalità non imputabile al terzo, non è idonea di per sé a concretizzare il “fatto” che l’art. 2947 I comma c.c. individua quale esordio della prescrizione”. Nel caso di specie il termine prescrizionale era stato prontamente interrotto dalla raccomandata di richiesta danni.
Il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia ha quindi condannato la Regione Emilia Romagna e il Commissario liquidatore delle pregresse UUSSLL (in persona del Direttore Generale dell’AUSL), a risarcire i danni sofferti dall’attore in quanto questi non hanno offerto la dimostrazione di avere effettuato i controlli allora necessari e conosciuti.
Ho letto con interessa la sentenza da Lei pubblicata.
Non ho capito come mai non ha ritenuto di citare anche il Ministero.
Gent.ma Sig.ra Maria Antonietta,
Non ho citato il ministero della Salute per scelte processuali, anche relative al Foro di competenza, e perché i presupposti che legittimano la domanda contro la Regione (es. prescrizione) non sono gli stessi per il Ministero della Salute.
caro avocato io sono senza speranza.Saluti Barrasca.