CONDANNATO COMUNE E INSEGNANTE SCUOLA MATERNA A RISARCIRE MINORE IN VIA EQUITATIVA PER ATTO VIOLENTO SUBITO DALLA MAESTRA
Con questa sentenza il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice Dott.ssa Poppi, ha condannato l’insegnante e il Comune per responsabilità contrattuale nella condotta vessatoria su un minore. La CTU espletata non ha riconosciuto sussistere un danno biologico, tuttavia è stato comunque riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, quantificato in via equitativa per il danno non patrimoniale.
Si è sostenuto nella memoria conclusionale che il caso di specie si è manifestato in un atto violento e di elevata gravità sociale, soprattutto in considerazione del fatto che lo stesso è stato perpetrato da una insegnante, nello svolgimento della propria attività, nei confronti di chi su di lei faceva affidamento. L’atto di forte eco pubblicistico, e contrario ai principi fondamentali sanciti dalla Costituzione agli artt. 32, 33 e 34, si ritiene legittimi il risarcimento del danno morale, per violazione di detti principi, in particolar modo della dignità umana.
Si è ricordata al riguardo l’importante sentenza della Cassazione Civile, Sez. unite, n. 16601/2017 che afferma, nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento, che: “Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile”. Anche nel caso di specie il fatto illecito, di carattere marcatamente antisociale, si ritiene debba trovare una risposta sanzionatoria e deterrente. La Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto infatti che, pur garantendo la tipicità e la previsione normativa, possa ricorrersi al compito non solo satisfattivo e conservativo del risarcimento del danno, ma anche deterrente e sanzionatorio, qualora si tratti di condotta fortemente antisociale.
Si ritiene che il caso di specie, in cui una violenza verbale e fisica è stata commessa da un’insegnante nei confronti di un bimbo di soli 5 anni, assegnato alla di lei custodia, integri quei caratteri di grave fatto illecito antisociale, contrario alla dignità umana, e ai principi di cui all’art. 32, 33 e 34 della nostra Carta Costituzionale. E si ritiene che come tale giustifichi il riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale, da valutarsi in via equitativa dal Giudice.
Come ricorda la sopra citata sentenza della Cassazione, “Nell’ordinamento italiano, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto dei danni punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve, però, corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero ed alla loro compatibilità con l’ordine pubblico”.
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