COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: LA RISOLUZIONE DI DIRITTO STRAGIUDIZIALE PRECLUDE IL DIRITTO DI RECESSO. BASTA UNA DOMANDA DI MERO ACCERTAMENTO DELL’EFFETTO RISOLUTORIO PER RITENERE LA CAPARRA
Con l’ordinanza emessa il giorno 8 giugno 2022 Dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione seconda, è stato emesso il seguente principio di diritto:
“conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione di un contratto cui è acceduta la prestazione di una caparra confirma- toria, l’esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso e la parte non inadempiente che limiti fin dall’inizio la propria pretesa ri- sarcitoria alla ritenzione della caparra (o alla corresponsione del dop- pio di quest’ultima), in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell’effetto risolutorio”.
La vertenza nasceva dalla richiesta di restituzione di caparra versata dal promittente acquirente, oltre dalla richiesta di versamento di una somma a titolo di risarcimento danni per euro 37.000- Parte ricorrente in Cassazione sosteneva invece che il contratto preliminare si era risolto di diritto, avendo la stessa messo in mora il primo affinché venisse a rogito, mediante notifica tramite ufficiale giudiziario. Il promittente acquirente non si era presentato a rogito, risultando così inadempiente. Parte ricorrente in Cassazione aveva presentato quindi domanda di mero accertamento dell’effetto risolutorio della diffida ad adempiere rimasta inevasa.
La Suprema Corte ha accolto la tesi di parte ricorrente, intervenendo così anche sulle lacune lasciate dalla sentenza Cass. S.U. 553/2009.
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