Annullata sanzione per violazione obbligo mascherine all’aperto.
Con Sentenza n. 40/2023 il Giudice di Pace di Reggio Emilia ha accolto il ricorso nel quale l’Avv. Paola Soragni chiedeva l’annullamento del Verbale di contestazione (e della conseguente ordinanza-ingiunzione) riguardante la violazione delle norme anti-covid sull’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. In particolare, si contestava la legittimità della sanzione quale conseguenza del non aver indossato la mascherina nei luoghi aperti, in ossequio all’ordinanza comunale disposta dal Comune di Reggio Emilia in periodo emergenziale.
A tal uopo rileva il Giudice che:
1. Il verbale di contestazione della violazione amministrativa doveva essere immediatamente contestato al ricorrente in quanto non ricorrerebbero, ad avviso del Giudice, le ragioni di pericolo che legittimerebbero i pubblici ufficiali a redigere il verbale successivamente all’accertamento sul luogo;
2. In secondo, non per importanza, il Giudice rileva, come osservato nel Ricorso dall’Avvocato Soragni, che “dalla descrizione dell’illecito nulla si evince se non che il ricorrente si trovava in via Mazzini senza ottemperare all’obbligo di utilizzare la mascherina di protezione e non è dato comprendere in quali circostanze”.
Il ragionamento giuridico del Giudice muove dunque dal presupposto che non basta la semplice normativa emergenziale prevedente determinati obblighi volti ad impedire la diffusione del contagio ma occorre che siano descritte dettagliatamente le circostanze che, secondo la scienza, porterebbero ad un rischio
concreto nel contagio.
L’Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2022, che faceva riferimento al DL 125 del 07/10/2020, nonché l’Ordinanza comunale del Comune di Reggio Emilia n. 27398/2021 richiamano l’uso delle mascherine “nei locali aperti al pubblico ed anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro”, oppure l’obbligo di avere indosso la mascherine all’aperto “ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi…”.
Nell’accertamento della violazione dell’uso delle mascherine all’aperto non è dunque risultato quali fossero le circostanze di “pericolo” che avrebbero legittimato la sanzionabilità della condotta: infatti non vi era indicato, come riporta la stessa Autorità giudiziaria, “né se il ricorrente sia risultato positivo al Covid, né se vi fosse assembramento o, quantomeno, la presenza di altre persone non conviventi, né se sia stata mantenuta adeguata distanza interpersonale”.
L’atto è stato dunque annullato per genericità e carenza degli elementi essenziali.
Questa pronuncia, che segue l’indirizzo già espresso da altri Giudici di Pace in Italia circa la necessità che l’asserito illecito debba tenere conto delle circostanze concrete nelle quali si opera, segue quella del Giudice di Pace di Bressanone che così motiva: ““Al ricorrente veniva contestata una condotta asseritamente contraria alla L.P. n. 4/2020 che prevede
l’obbligo di indossare le mascherine in tre ipotesi diverse e distinte:
1) quando sono probabili assembramenti;
2) quando vi è la possibilità concreta di incontrare o incrociare qualcuno;
3) quando non sia possibile mantenere al distanza interpersonale di due metri.
Tale disposizione è fondata per le prime due ipotesi sulla possibilità/prevedibilità, e la terza su un dato oggettivo, ossia la mancanza del distanziamento interpersonale di due metri. Ebbene, la norma si fonda su una previsione di pericolo in termini di possibilità e probabilità, ma essendo fattispecie astratta deve trovare poi conforto oggettivo in quella concreta, cioè la prevedibilità della possibilità/probabilità deve essere provata in sede di accertamento. Limitarsi al mero dato oggettivo del “non faceva uso delle protezioni respiratori” come riportato nella motivazione del verbale, non consente in concreto di stabilire se quel giorno ed in quel preciso momento, il luogo dell’accertamento fosse affollato al punto tale da obbligare il ricorrente ad indossare la mascherina a fronte dell’impossibilità di garantire il distanziamento dalle altre persone. Tali circostanze fattuali, infatti, costituiscono il presupposto della violazione e devono essere oggetto della contestazione, in quanto circostanze fondanti la fattispecie astratta. Esse devono, quindi, formare il costrutto della motivazione, perché in mancanza la violazione contestata perde il suo fondamento”, così Giudice di Pace di Bressanone, Sent. n. 4/2022.
Attualmente, infine, si attendono le motivazioni di accoglimento del Giudice di Pace di Mantova su un
ricorso analogo.
dopo 3 anni, era novembre 2020,mi è arrivato il sollecito per pagare 400 euro di multa, perchè i vigili mi avevano trovato senza mascherina. devo pagarla?? premetto che vivo in un piccolo paesino ed ero l’unico per strada. grazie.
Anche a me, proprio oggi. Sanzione comminata dai vigili di Crema (CR). E’ uno scandalo senza proporzioni.
mi sono dimenticato di dire che il giudice di pace di Vicenza ha respinto il mio ricorso,