Con la sentenza n. 1100/2012 il Tribunale di Reggio Emilia ha riconosciuto la responsabilità della struttura ospedaliera in un caso di contagio da epatite C avvenuto nel giugno 1987 a seguito di trasfusione di sangue.
Il Giudice ha abbracciato i principi espressi dalla Cassazione Sezioni Unite sent. nn. 576/2008, 581/2008, 582/2008, ritenendo che anche prima della conoscenza del marker dell’epatite C vi fosse la conoscenza della capacità virulenta del sangue di trasmettere virus epatici. Pertanto, escludendo anche solo l’epatite B ben si poteva escludere il contagio delle altre forme di epatite. Spettava quindi a controparte dimostrare di aver fatto tutti i controlli necessari. La Regione invece, legittimata passiva, non ha dato la prova di avere effettuato tutti i controlli, non solo previsti dalla legge, ma anche quelli che all’epoca ben potevano essere adottati secondo il principio delle leges artis. La decisione di ricorrere alle trasfusioni di sangue doveva essere anche allora assunta con prudenza e cautela.
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