L. 144/2014: LA TRANSAZIONE DELLA TRANSAZIONE
E’ diventata legge (legge 144/2014) la norma che disciplina una sorta di “transazione della transazione” per coloro che hanno subito danni da sangue infetto, emoderivati infetti, vaccini obbligatori, i quali abbiano presentato domanda di adesione alla transazione stabilita nella L. 244/2007 nel termine previsto ex lege (19 gennaio 2010).
Costoro possono scegliere tra l’attesa della transazione stabilita nel 2007 ma non ancora attuata e una nuova transazione, con importi molto differenti dalla prima: verranno pagati entro il 2017 euro 100.000 ai danneggiati da sangue infetto, ed euro 20.000 ai danneggiati da vaccini. Ecco la disposizione:
“1. Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un’unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilità dell’istanza. La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell’infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l’ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla formale rinuncia all’azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.
3. La procedura transattiva di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i medesimi soggetti si applicano, in un’unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012.
4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
Come ormai da alcuni anni, il mio innato ottimismo non è cieco di fronte all’ennesima beffa del Ministero della Salute, un Don Abbondio che tenta di allontanare un problema enorme creandosene un altro che, sa bene, non vuol risolvere. Vi spiego brevemente perchè. Dal febbraio di quest’anno, la CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) sta incalzando con richiesta di memorie, documenti, integrazioni lo Stato Italiano e i ricorrenti che si sono rivolti alla Corte per ottenne un risarcimento del danno da parte dello Stato Italiano che ha negato loro una transazione così come prospettata dalla L. 244/2007, basata sui principi di analogia e coerenza con quella del 2003. La transazione del 2007 infatti prevede limiti sia per aderire alla transazione che economici che non erano affatto presenti nella precedente transazione.
La CEDU ha chiesto allo Stato italiano di proporre un’equa riparazione del danno, come previsto dal Regolamento della Corte. Lo Stato, per evitare l’ennesima sanzione, tardivamente, ha presentato alla Corte il proprio compitino: un foglietto con scritto di essere stato bravo, di aver presentato una nuova legge con una nuova proposta economica per i ricorrenti. Il nostro Stato conclude affermando che la CEDU deve ben vedersi quindi dal decidere con causa pilota i ricorsi dei danneggiati, e che tutto è risolto.
Il collegamento tra la CEDU e la legge 144/2014 è ben visibile laddove la normativa sopra riportata prevede che, per aderire alla nuova transazione, bisogna rinunciare anche alle cause in sede sovranazionale.
Inoltre, a ben leggere la legge, l’effettivo risarcimento è subordinato ai “limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
Spero sinceramente di sbagliarmi, di veder ristorati i miei assistiti e gli altri danneggiati entro il 2017. Nel frattempo ritengo si debba fare tutto quanto possibile per garantire un effettivo risarcimento del danno, sia in sede nazionale che extra-nazionale. Paleserò i miei dubbi alla Corte Europea.
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salve, ma non c’e’ nessuna possibilita’ di risarcimento per chi e’ stato contagiato e ha fatto domanda nel 2012?. nessuno mi aveva avvertito che c’era un tempo per poter richiedere un risarcimento.ma le pare giusto che ho contratto il virus dopo una trasfusione e non abbia diritto a essere risarcita?
ho fatto 4 terapie con interferone e il virus è ancora li.
è giusto secondo lei che io debba subire tante sofferenze per colpa non mia?
la ringrazio.
scusi avvocato la mia domanda e semplice :cosa capita se invio la lettera dopo i 15 giorni .attendo risposta grazie
Buona sera Susanna e Salvatore.
Per rispondere a Susanna, ricordo che con questa transazione si vuole risolvere in via “amichevole” una situazione giudiziaria già pendente dal 2007. Ciò non toglie che ben si può agire nei confronti del Ministero della Salute per la responsabilità nei fatti del caso, così come comunque si può procedere nei confronti delle strutture ospedaliere o meglio delle Regioni che hanno assunto le obbligazioni delle vecchie UUSSLL.
Per quanto riguarda Salvatore, questo termine mi pare del tutto ordinatorio, in quanto non previsto dalla legge.
Buona serata ad entrambi
avv. gentilmente io ho una sentenza del 26/09/2007 non appellata per costi del mio legale arrivati ha 25..00 euro senza fare appello ma posso rientrare in queste transazioni che parlano di equa riparazione dal momento che una sentenza di risarcimento c,e dal momento che non c’e prescrizione grazie
morganti angelo
Salve anche io sono nelle stesse condizioni di Angelo e mi chiedo ma davvero a questo punto ci troviamo .Con tutte i documenti in mano (purtroppo per noi) per non avere avuto la possibilità di fare ricorso ad una prima sentenza per questione di soldi non possiamo fare parte di questa transazione? E poi mi chiedo non essendo più seguito da nessun legale chi mi avrebbe dovuto informarmi di questa legge?
Buona sera Avv. Soragni le volevo chiedere un consiglio riguardante le trasfusioni di sangue infetto…..
Ho letto in alcuni post delle lettere che stanno arrivando dal ministero della salute x chi abbia aderito ad inviare i documenti entro il 191 \2010…
Mia moglie nel 1990 a subito trasfusioni di sangue xchè talassemica ed e stata contagiata di epatite ….. Nel 2007 e stata operata di un primo carcinoma e successivamente di una recidiva con molti interventi chirurgici, chemio e radioterapia…..
Lei fino ad ora percepisce il bimestrale ed e di quarta categoria……
Il mese scorso ho provato a tel. al num. del ministero e con il nominativo mi rispondevano che non trovavano nessuno,ma insistendo finalmente mi dicono che nn la trovavano xchè era stata inviata in modalità CARTACEA in data 181\2010 e che queste vanno un po a rilento rispetto quelle inviate on line…..
Oggi ho riprovato a tel. di nuovo ad un altro num. che si sta occupando di quelle cartacee e mi dicono che e ancora in lavorazione e che se ne parlerà con il nuovo anno se tutto va bene…
E possibile che xchè e stato mandato il tutto x raccomandata e non online potrebbero sorgere dei problemi?
Lei a causa della malattia a perso il lavoro e di conseguenza pure io xchè siamo dovuti stare x 1 anno e tre mesi ospedali ospedali….
Grazie anticipatamente…
Può essere che le domande cartacee siano più lente ad essere esaminate delle altre. Anche per soggetti in pari condizioni non vi è una regola precisa se non i fatti: alcuni hanno ricevuto la domanda del Ministero ed altri no. La legge 144/2014 d’altronde parla di termine ultimo nel 2017. E’ determinante tuttavia per l’equa riparazione avere presentato la domanda entro il gennaio 2010.
Cordialmente
Io percepisco già l’indenizzo di solidarietà e tramite un il mio avvocato ho fatto richieste sta di risarcimento per danni patrimoniali e morali.
Ora un altro avvocato mi dice che essendo passati 10 anni , 2004 dal percepimento del l’indenizzo il la mia richiesta É caduta in prescrizione.La mia domanda è:” facendo l’iter descritto per rinunciare alla causa e qualsiasi azione giudiziaria, posso rienntrre nei aventi diritto ai emotrasfusionati con la con la cifra di 100000€ entro 31 Dicembre 2017?
Cordiali saluti
Buongiorno avvocato io percepisco l indenizzo della legge 210/92
soffro di depressione in terapia,
volevo sapere se potevo richiedere la doppia patologia per depressione causata o aggravata da epatite c
Distinti saluti