PRESCRIZIONE: RINUNCIA DA PARTE DELL’INAIL
La sentenza qui allegata è importante in quanto afferma la non rilevabilità d’ufficio della prescrizione del diritto dell’assicurato alla prestazione INAIL, potendo questo Istituto rinunciare alla prescrizione del diritto.
Oltre alle pronunce della Suprema Corte di legittimità indicate nella sentenza del Giudice del Lavoro di Reggio Emilia, si ricorda quanto affermato in dottrina che “Nonostante Inail sia un ente pubblico e nonostante la natura indisponibile dei diritti ed obblighi previdenziali, è possibile la rinuncia alla prescrizione da parte dell’Istituto assicuratore che può essere espressa o tacita, ma in questo secondo caso deve risultare da un comportamento univoco, assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione già maturata. ( Cass. civ., Sez. lav., 19 dicembre 1995 n. 12968, in Riv. inf. mal. prof. 1996, II, 9.)” (in laprevidenza.it, Dott.ssa Silvana Toriello).
La Cassazione citata, n. 12968/1995, afferma che “La rinuncia alla prescrizione non è che l’altra faccia della non rilevabilità d’ufficio della prescrizione medesima: gli effetti sostanziali della mancata estinzione del diritto dell’altra parte si può raggiungere infatti o omettendo in sede processuale di sollevare l’eccezione o rinunciando, in sede extragiudiziale, alla prescrizione già maturata… Del resto la più autorevole dottrina in materia di infortuni sul lavoro ammette la possibilità della rinuncia alla prescrizione in esame da parte dell’I.N.A.I.L. e in tale senso è la giurisprudenza di questa Corte sia per le ipotesi in cui tale rinuncia è stata poi ritenuta in concreto sussistente sia nel caso contrario”.
L’INAIL quindi, non eccependo la prescrizione, ha espressamente, o tacitamente, fatto rinuncia alla prescrizione del diritto dell’assicurato.
Avv. Paola Soragni
Visite: 2965
Commenti recenti