Rimborso costo certificati sanitari INAIL
Una lunga battaglia tra assicurati INAIL e l’Istituto stesso ha avuto ad oggetto il rimborso dei costi dei certificati rilasciati dai medici di famiglia inerenti l’istruttoria INAIL. Finalmente due pronunce della Corte di Appello di Bologna hanno ribadito l’obbligo per l’INAIL di rimborsare i relativi costi agli assicurati.
Chi subisce un infortunio sul lavoro o è danneggiato per una malattia professionale, si può rivolgere all’INAIL per la certificazione medica relativa all’istruttoria della pratica amministrativa, o al medico curante che rilascia idonei certificati medici. Il medico curante può richiedere il corrispettivo per il rilascio di tali certificati.
Purtroppo l’Istituto cui veniva richiesto detto rimborso (INAIL), si rifiutava di corrispondere il costo dei certificati medici, costringendo così l’assicurato a desistere dalla richiesta, o a rivolgersi al giudice del lavoro per vedere sancito il proprio diritto. Tramite l’INCA di Reggio Emilia, che assiste numerosissimi lavoratori danneggiati da malattie professionali o vittime di infortunio sul lavoro, gli assicurati decidevano di adire le vie giudiziarie con azioni collettive.
Si ricordano brevemente le fonti normative sulle quali gli assistiti hanno fondato la domanda di rimborso.
La normativa che regola le prestazioni mediche per i primi certificati assistenziali è la seguente:
- Ø In primo luogo si ricorda che il diritto alla gratuità delle prestazioni sanitarie è prevista dall’art. 32 della Costituzione, garantendo la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, e garantendo cure gratuite agli indigenti.
- Ø Quindi l’art. 66 del Testo Unico prevede quali sono le prestazioni cui è tenuto l’INAIL, comprendendovi gli accertamenti clinici.
- Ø La Legge 833/1978 aveva abolito le figure degli ufficiali sanitari e medici condotti, disponendo che rientrava nei compiti delle unità sanitarie locali il rilascio delle certificazioni spettanti al servizio sanitario nazionale, e prevedendo un termine ordinatorio al 31 dicembre 1980 per disciplinare gli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina legale attribuite alle UU.SS.LL. per effetto dell’art. 14 lett. q della medesima legge.
- Ø Sulla base di tali disposizioni, in attesa dell’entrata in vigore della legge regolatrice della materia, l’attività di certificazione, della quale si discute, è rimasta a carico dell’INAIL anche quando detto ente si avvalga dei servizi delle UU.SS.LL., senza avere ancora stipulato con queste le convenzioni previste al terzo comma dell’art. 75 della L. 833/1978.
- Ø Quindi è intervenuta la Legge 67 del 1988 che ha comunque attribuito all’Istituto assicuratore gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici, nonchè mediante apposite convenzioni da stipularsi con le Regioni, le prime cure ambulatoriali.
- Ø Ad oggi, ancora in mancanza sia di una normativa ad hoc che di convenzioni tra il Servizio Sanitario Nazionale e l’INAIL, in data 6 settembre 2007 è stato sottoscritto un accordo sindacale tra alcune rappresentanze sindacali di categoria (FIMMG, SIMET, SMI-EX CUMI) che ha previsto la corresponsione dell’onorario del medico certificatore direttamente da parte dell’Inail.
Non è stata tuttavia ad oggi emanata alcuna normativa che renda cogente erga omes l’accordo sindacale sottoscritto.
Di fatto così ancora alcuni medici di famiglia richiedono il pagamento del certificato direttamente all’assicurato. e questi, parte debole del rapporto trittico Inail – medico di famiglia – “beneficiario”, soccombe alla “legge del piu’ forte”, paga il certificato e non riesce a farsi rimborsare la spesa dall’inail che si rifiuta, alla luce del predetto accordo sindacale.
Le sentenze di legittimità ad oggi hanno previsto che i giudici di merito applichino il seguente principio: “In attesa della emanazione della disciplina – prevista dall’art. 75 legge 23 dicembre 1978 n. 833 – degli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina medico-legale attribuite alle USL ai sensi dell’art. 14 lett. q) della stessa legge n. 833 del 1978, l’INAIL conserva la titolarità degli accertamenti e delle certificaziobi medico-legali per la istruttoria delle pratiche previdenziali; pertanto, ove di fatto si avvalga dei servizi medico-legali di una USL in mancanza della prevista convenzione con essa, è tenuto a rimborsare all’assicurato lìimporto del compenso, al quale ha comunque diritto il medico convenzionato con l’USL per il rilascio del certificato relativo all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale”(Cass. Civ. 9171/1995).
Ed ancora, la sentenza della Corte di Cassazione n. 1175/1993 ha affermato che “E se, come nella specie, manca la convenzione tra l’INAIL e l’USL e, in regime transitorio, il primo si serve in via di patto dei servizi della seconda e, tra questi, dei servizi medico-legali per l’istruzione delle pratiche previdenziali, il compenso cui ha diritto il medico certificatore certamente non è compreso nel trattamento economico stabilito per i medici a rapporto convenzionale a norma dell’art. 48 L. n. 833 del 1978 (mediante accordi sindacali su scala nazionale recepiti in appositi decreti del Presidente della Repubblica), giacchè questo trattamento copre, tra le attività demandate alle Unità Sanitarie Locali, quelle relative alle prestazioni medico-legali di competenza del Servizio Nazionale di cui al citato art. 14 Lett. q e non anche quelle conservate dagli enti previdenziali ai sensi dell’art. 75 (e per le quali il compenso dovrebbe essere contemplato nelle apposite convenzioni da stipularsi dall’Ente con l’USL)”.
Si ritiene che oggi, anche alla luce dell’attuale convenzione tra INAIL e rappresentanze sindacali di categoria, sia da attribuire all’INAIL ogni obbligo derivante dall’attività di certificazione per l’istruttoria delle pratiche previdenziali.
Sia la legge statale che la giurisprudenza di legittimità ha previsto la sussistenza di due requisiti perchè si formi un vero e proprio substrato istituzionale legittimante il c.d. rapporto trittico tra medico USL (certificatore) – INAIL (titolare dell’obbligo) – assicurato (beneficiario): la normativa attuativa della Legge 833/1978 e seguenti, e una convenzione tra INAIL e USL. La sentenza della Cassazione sopra richiamata, n.1175/1993, afferma che gli accordi sindacali su scala nazionale devono essere recepiti in appositi decreti del Presidente della Repubblica.
Oggi non possono ritenersi integrati tali requisiti perchè si formi un rapporto trilaterale, risultando l’INAIL l’unica obbligata: la normativa attuativa della L. 833/1978 non è stata emanata, e comunque i recenti accordi sindacali non sono stati recepiti in alcun documento normativo, tanto meno in un decreto del Presidente della Repubblica.
Solo l’accoglimento degli accordi in un atto normativo li renderebbe applicabili erga omnes.
Per tali motivi e per tali incertezze il sindacato nazionale dei medici di famiglia (FIMMG) ad esempio, ha disconosciuto l’accordo INAIL in ordine al rimborso dei certificati, e così altri gruppi sindacali (es. SNAMI).
Pertanto ancora oggi mancando un accordo sindacale recepito in un decreto del Presidente della Repubblica (sent. 1175/1993), o in altro atto normativo avente forza erga omnes, si ritiene che unico titolare di ogni obbligo derivante dall’istruzione delle pratiche previdenziali continui ad essere l’INAIL. Si ritiene quindi che sia detto Istituto a dover rimborsare ogni spesa affrontata dagli assicurati per gli accertamenti e certificazioni medico-legali previdenziali.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del Lavoro, condannava l’INAIL al rimborso dei certificati medici, in quanto: “in attesa della emanazione della disciplina – prevista dall’art. 75 della Legge n. 833 del 1978 – degli aspetti previdenziali connessi con le competenze in ateria medico-legale attribuite alle U.S.L. dalla stessa legge 833/78, la titolarità degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali per l’istruttoria delle pratiche previdenziali resta in capo, in via esclusiva, all’INAIL (Cass. N. 7634/01 e n. 9171/95). Sicchè, sempre secondo la S.C., ove l’INAIL, di fatto, si avvalga dei servizi medico-legali di una U.S.L., in mancanza di una specifica convenzione, è tenuto a rimborsare all’assicurato l’importo del compenso al quale ha diritto il medico convenzionato con l’U.S.L., per il rilascio del certificato relativo all’infortunio sul lavoro o alla malattia profesisonale (Cass. 9171/95, cit. e menzionata anche dai ricorrenti). Nel caso in esame, pacifico che non vi era alcuna convenzione tra U.S.L. e INAIL, quest’ultimo Istituto si è rifiutato di rimborsare agli assicurati i compensi erogati a favore del medico convenzionato osservando che le attività di certificazione di cui si controverte rientrano tra quelle per le quali i medici convenzionati percepiscono uno specifico compenso da parte del SSN, come previsto dall’art. 45 CCNL per la medicina generale sottoscritto nel 2005 dalla SISAC e dalle organizzazioni sindacali di categoria, ed aggiungendo che l’INAIL ha stipulato una convenzione con alcune rappresentanze sindacali di categoria dei medici di famiglia che, tra l’altro, prevede l’obbligo del medico di redigere il certificato su apposita modulistica, pena la non corresponsione degli emolumenti previsti e fa divieto al medico di percepire compensi da parte dell’assicurato. Entrambe le argomentazioni, peraltro, non consentono di escludere il diritto dei ricorrenti a vedersi rimborsare le somme oggetto della domanda”.
Non certamente soddisfatto, l’INAIL appellava le sentenze di primo grado ottenendo una nuova sentenza di condanna in appello, a favore così degli assicurati che devono vedersi rimborsare i costi dei certificati inerenti le istruttorie INAIL.
L’INAIL in appello affermava, tra le varie argomentazioni, che, i ricorrenti in primo grado si sarebbero arbitrariamente rivolti ai medici convenzionati anziché all’INAIL, dimenticandosi tuttavia che quest’ultimo ha comunque utilizzato la certificazione medica presentata dall’assicurato. Affermava il Giudice di primo grado che “INAIL è tenuta a corrispondere all’assicurato la certificazione o, in alternativa, a rimborsargli quanto da lui erogato per ottenere il certificato dovuto dall’Istituto, spettando a quest’ultimo, rivalersi, a titolo di arricchimento ngiustificato, verso chi ha percepito eventualmente somme non dovute”.
Finalmente, con le sentenze della Corte di Appello di Bologna n. 35/2012 e 36/2012, si è dichiarato che “l’INAIL è tenuto a corrispondere all’assicurato la certificazione o, in apternativa, a rimborsargli quanto da lui erogato per ottenere il certificato dovuto dall’Istituto spettando a questo ultimo, rivalersi, a titolo di arricchimento ingiustificato, verso chi ha percepito eventualmente somme non dovute”.
Si allegano le sentenze 35/2012 e 36/2012.
quindi mi farò rimborsare dall’INAIL i certificati per le malattie professionali riscontratomi.
Sono un medico di Pronto Soccorso di un ospedale privato convenzionato.
A noi l’ospedale non paga le certificazioni iNAIL in quanto l’amministrazione sostiene che il pagamento ai medici è a discrezione della struttura.
Volevo sapere se questo è vero o no.
Grazie
Buongiorno. Infatti in tal caso occorrerebbe chiedere il pagamento agli assistiti iq quali si rifanno sull’INAIL. Occorre verificare poi nel caso specifico della Sua struttura e della sua Regione di appartenenza quali sono i rapporti con INAIl e se sono stati firmati accordi. Se vuole può contattarmi in privato. Cordiali saluti
Ricapitolando…la ricevuta di queste spese dove va mandata? Esiste un modulo apposito o una Email?
La ricevuta va mandata all’INAIL, ma consiglio di farsi assistere da un Patronato che provvederà all’invio telematico.
Buona giornata