Infrazioni codice della strada: obbligo di immediata contestazione
Con la recente sentenza n. 3142/2013 il GdP di Bologna ha accolto il ricorso proposto da avverso l’ordinanza ingiunzione del Prefetto nella quale si contestava la circolazione in zona a traffico limitato. L’ordinanza del Prefetto traeva origine da un verbale redatto da parte degli accertatori della ACT, notificato al trasgressore senza che vi fosse stata immediata contestazione. Osserva il Giudice di Pace che l’art. 200 CdS dispone che la violazione, quando possibile, deve essere immediatamente contestata salvo i casi di cui agli artt. 201 n. 1 bis CdS e 384 del Regolamento al CdS. L’interpretazione data dalla Cassazione più costante sancisce che la contestazione immediata deve sempre essere attuata salvo gravi, imprevisti ed imprevedibili impedimenti e ciò anche a salvaguardia del diritto del cittadino ad una corretta applicazione delle norme a tutela del primario diritto di difesa.
Nel caso di specie gli ausiliari dichiaravano di non aver potuto provvedere alla contestazione immediata perchè sprovvisti del segnale distintivo per intimare l’alt.
Il Giudice ha riconosciuto che l’assenza del segnale distintivo non può essere fatto rientrare tra i casi di esenzione dalla contestazione immediata essendo questi riconducibili ad ipotesi di impossibilità materiale di procedere al fermo per cause indipendenti dalla volontà delle Forze dell’ordine e ha così dichiarato:“altrettanto non può dirsi al caso di specie, ove il verbalizzante, attraverso una condotta che elimina a priori la possibilità di provvedere alla contestazione immediata, si è posto intenzionalmente e preordinatamente nell’impossibilità di osservare un precetto, volto a tutelare i diritti fondamentali del cittadino. Ne consegue che gli ausiliari possono e devono contestare immediatamente l’infrazione accertata, in osservanza dei precetti legislativi che regolamentano e disciplinano le loro funzioni ed in osservanza delle norme del Codice della Strada. In difetto non appare legittimo addossare a priori al cittadino l’onere di una “probatio diabolica” quale quella di dimostrare che un certo giorno di tre mesi prima, la propria auto era in tutt’altro luogo o alla guida di una certa persona”.
Avv. Simona Davolio Marani
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