SOSPENSIONE TERMINI PRESCRIZIONALI INAIL: CIRCOLARE INAIL 42/2013 CIRCOLARE PATRONATO INCA – CGIL NAZIONALE
Per chiarire la durata e l’applicabilità della sospensione dei termini prescrizionali delle prestazioni INAIL, l’Istituto ha emanato la circolare n. 42 del 19 settembre 2013.
Allego nota esplicativa del Patronato Nazionale INCA – CGIL, che, richiamata la giurisprudenza della Corte di Legittimità, riassume in modo chiario e semplice le modalità in cui opera la sospensione dei termini prescrizionali.
L’art. 111 del T.U. INAIL dispone che “Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di centocinquanta giorni, per il procedimento previsto dall’art. 104, e di duecentodieci, per quello indicato nell’art. 83. Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l’interessato ha facoltà di proporre l’azione giudiziaria”. Alcune sentenze di legittimità avevano quindi inteso i 150 giorni come un termine di sospensione a favore dell’Istituto, per istruire la pratica del ricorso amministrativo, e che quindi scaduto tale termine, l’assicurato aveva facoltà di proporre ricorso giiudiziario, facoltà che non comportava in caso contrario la decadenza dall’azione giudiziaria, ritenendo che il termine triennale decorresse dall’effettiva risposta di rigetto da parte dell’Istituto al ricorso amministrativo.
Altre sentenze, richiamate dalla circolare INAIL n. 42, hanno invece ritenuto che, scaduto il termine di sospensione di 150 giorni senza che sia pervenuto il rigetto definitivo da parte dell’Istituto, decorra comunque il termine di prescrizione di tre anni per l’azione giudiziaria.
Tale interpretazione è certamente più favorevole all’Istituto, imponendo all’assicurato un termine di fatto più breve per la proposizione del ricorso giudiziario, e senza che egli possa conoscere le effettive motivazioni dell’eventuale futuro rigetto definitivo da parte dell’INAIL. Per quanto servir possa, non condivido personalemnte tale interpretazione, comunque avallata dalla Corte di Cassazione, in quanto sul punto l’art. 111 T.U. non è certamente chiaro, indicando semplicemente che è FACOLTA’ del lavoratore proporre causa trascorsi 150 giorni, mentre, al contrario, i termini perentori debbono come tali essere previsti espressamente, ai sensi dell’art. 152 c.p.c.
Carissima avvocato volevo chiederle se assumendo un talassemico ci sono sgravi fiscali e quanto si paga di contributi inps, le faccio questa domanda perchè avendo un negozio vorrei assumere un mio amico talassemico poichè ho saputo che avrebbe dei privilegi pensionistici se lavora per 10 anni.Grazie se vorrà rispondermi.
Buona sera. Gli sgravi fiscali sono collegati all’invalidità che deriva dalla patologia.
Cara Sara trovandomi nella stessa situazione del tuo amico confermo che possa percepire dopo 520 settimane di lavoro quindi 10 anni una imdennita prevista dalla legge di circa 500 euro mensili
Inoltre Lei puo usufruire di sgravi fiscali assumendo come categorie protetta la persona interessata iscritta alle liste di collocomento speciale di cui alla legge 68/99 saluti
Grazie all’avvocato e a tutti per le risposte.
gentile avv. mia moglie avendo vinta la causa e poi il ministero si e’ appellato,ma dopo tanti rinvii la corte d’appello a dato ragione a mia moglie ora le chiedo, dato che il mio avv. e per conto suo e non e mai chiaro chiedo a Lei adesso quale e la procedura ringrazio in attesa di una Sua risposta.
Buona sera, il commento è relativo a materia INAIL. Non comprendo se si tratta di INAIL o Ministero della Salute. Può contattarmi anche in studio così eventualmente mi spiega meglio di cosa si tratta ed io di conseguenza posso essere più precisa. Grazie