SÌ ALLA REVERSIBILITÀ DELL’INDENNIZZO EX LEGE 210/92 NON IN NESSO DI CAUSA COL DECESSO SE LA DECORRENZA DELL’INDENNIZZO ERA ANTECEDENTE ALLA FINANZIARIA PER IL 2004
La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado che ha riconosciuto il diritto alla reversibilità dell’indennizzo ex legge 210/92 a coniuge di persona già beneficiaria di tale emolumento, e deceduta a causa non imputabile alla patologia contratta a causa delle trasfusioni di sangue, in quanto l’indennizzo gli era stato riconosciuto ante finanziaria per il 2004.
Più dettagliatamente, nel dicembre 2003, la finanziaria per il 2004 ha modificato l’art. 2, comma 1, l. 210/1992, prevedendo che il soggetto danneggiato da trasfusioni o vaccinazioni obbligatorie per legge percepisca un indennizzo “non rivalutabile”. In base alla precedente formulazione dell’art. 2 l. 210/92 invece, l’indennizzo consisteva in un assegno reversibile per 15 anni (art. 7 del d.l. 548/96 – convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 641). Da tale premessa discende che, in virtù del principio di irretroattività della legge, solo chi ha presentato la domanda dopo l’entrata in vigore della finanziaria per l’anno 2004, ha diritto ad un indennizzo reversibile solo in caso di riconoscimento del nesso causale tra la patologia ed il decesso.
Buonasera Avv. percettore 210/92 ante 2004 , anni 77, con doppia patologia ( 4+6) ,chiedo se in caso di decesso mia moglie può chiedere la reversibilità pur in assenza di giudizio definitivo CSM . Grato se vorrà rispondermi, porgo distinti saluti
Buongiorno Avvocato mio padre aveva un vitalizio legge 210/92 e ora è deceduto, la domanda l’aveva fatta nel 2001 ora mia mamma ha diritto alla reversibilità senza nesso causa? Grazie mille
Gentile Avvocato, vorrei sapere se ci sono novità sulla reversibilità dell’indennizzo ex l. 210/92 in assenza del nesso causale tra la patologia ed il decesso.
La ringrazio