Il Ministero della Salute non può sindacare la competenza tecnica della CMO in sede di ricorso amministrativo
Un assistito presentava domanda di indennizzo ex lege 210/92, rigettata in prima istanza dal Ministero della Salute per intempestività, pur riconoscendo l’ascrivibilità della patologia all’8^ categoria. A seguito del ricorso amministrativo dell’assistito avverso il solo giudizio di intempestività della domanda di indennizzo, il Ministero della Salute con decreto del 20/12/2007 modificava il giudizio della CMO dichiarando sì tempestiva la domanda, ma dichiarando la patologia sofferta dall’assistito non ascrivibile ad alcuna categoria.
Il Ministero pertanto non si è limitato ad esprimersi in ordine al solo motivo di ricorso esperito dal ricorrente vertente sulla tempestività della domanda di indennizzo, ma ha proceduto a riformare il provvedimento emanato dalla commissione medica nuovamente sindacando- al fine di escluderla- l’ascrivibilità già accertata dalla Commissione Medica Ospedaliera.
Il giudice del Lavoro di Reggio Emilia, Dott.ssa Elena Vezzosi – la stessa che ha rinviato la questione di legittimità sulla rivalutazione dell’I.I.S: alla Corte Costituzionale – ha accolto pienamente la domanda del ricorrente, senza nemmeno rinnovare la CTU medico-legale, sulla base della delibera del Consiglio di Stato n. 5 del 9 gennaio 2012. In tale delibera si afferma che: “Il Ministero ha solo il potere di valutare la fondatezza o meno delle censure rivolte dal ricorrente, limitando la propria cognizione ai punti e ai capi che sono coinvolti” e che “tenuto conto che il Ministero è privo del potere di sindacare la discrezionalità tecnica della Commissione in sede di erogazione dell’indennizzo, non si capisce come tale potere possa essergli concesso in sede di decisione del ricorso dell’interessato al di fuori dell’ambito da esso devoluto. In definitiva il principio generale della corrispondenza tra chiesto e pronunciato non può in alcun modo essere posto in discussione”.
Pertanto correttamente dovevano già essere ritenuti esistenti sia il requisito dell’ascrivibilità che quello della tempestività.
Paola Soragni
Salve, sono la collega di Taranto. Più che un commento ti scrivo per chiederti se sei a conoscenza di sentenze sulla tempestività della domanda amministrativa seguendo la tesi della conoscenza del danno da parte del soggetto danneggiato.
Ti ringrazio anticipatamente.
Buona serata
Cara collega, sì, ho delle sentenze, se vuoi contattarmi sono a Tua disposizione per ogni informazione.
Cari saluti